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D.P.R. 795/1948

Art. 75 — Dalla data stabilita nell'art

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/75parte di D.P.R. 795/1948
Art. 75. Dalla data stabilita nell'art. 2 del decreto di approvazione del presente Regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per marchi, i decreti di cui appresso: 1) il regio decreto 20 marzo 1913, n. 526, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica; 2) il decreto ministeriale 21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica, onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all'estero. Resta altresi' abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente Regolamento. Visto, il Ministro per l'industria e commercio

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