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D.P.R. 795/1948

Art. 57 — Il ricorrente che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha di…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/57parte di D.P.R. 795/1948
Art. 57. Il ricorrente che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre le sue ragioni, purche' si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla segreteria della commissione. Il ricorrente puo' farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.

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