D.P.R. 795/1948
Art. 54 — La commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni, stabilendone le modalit…
Art. 54. La commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni, stabilendone le modalita'. Il presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria puo' sentire le parti per eventuali chiarimenti.
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