D.P.R. 795/1948
Art. 51 — La commissione dei ricorsi, di cui all'art
Art. 51. La commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della commissione, o con decreto a parte. I componenti la segreteria anzidetta debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio centrale dei brevetti, di gruppo A e di grado non superiore al settimo, ne' inferiore al nono.
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