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D.P.R. 795/1948

Art. 49 — Le sentenze che pronunciano la nullita', o la decadenza dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in confo…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/49parte di D.P.R. 795/1948
Art. 49. Le sentenze che pronunciano la nullita', o la decadenza dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformita' dell'art. 60, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere annotate sul registro dei brevetti e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

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