D.P.R. 795/1948
Art. 47 — Gli atti e le sentenze, di cui all'art
Art. 47. Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.
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