D.P.R. 795/1948
Art. 41 — Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti articoli 38 e 40, i versamenti effettuati a mezzo …
Art. 41. Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti articoli 38 e 40, i versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali prendono data: 1) dal giorno del versamento, nel caso che si sia provveduto mediante corresponsione diretta agli uffici postali della somma dovuta; 2) dal giorno dell'addebitamento sul conto corrente traente nel caso che si sia provveduto mediante postagiro, tratto per la somma dovuta su altro conto corrente postale. La norma di cui al n. 1, osservate le disposizioni del precedente art. 40, vale anche per i versamenti effettuati con vaglia postale o telegrafico.
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