D.P.R. 795/1948
Art. 31 — Art. 5, comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526
Art. 31. (Art. 5, comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.
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