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D.P.R. 795/1948

Art. 17 — Art. 3, comma secondo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/17parte di D.P.R. 795/1948
Art. 17. (Art. 3, comma secondo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Quando si rivendichi la priorita' di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle Convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente la riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito, con l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonche' la data, ed il numero di registrazione del marchio stesso, se sia stato gia' registrato. Se il deposito all'estero e' stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto per quale e' consentito il trasferimento del marchio.

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