D.P.C.M. 196/2023
Art. 14 — Competenze
Art. 14. Competenze 1. Il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 4 e alle attivita' di supporto per il Ministro nelle materie di propria competenza, provvede alle attivita' di coordinamento e di vigilanza, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, in tema di: a) programmazione dell'attivita' sanitaria nazionale e determinazione dei livelli essenziali di assistenza; b) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento; c) disciplina delle professioni sanitarie; d) coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari; e) politiche in favore del Servizio sanitario nazionale e valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del SSN; f) organizzazione territoriale dell'assistenza farmaceutica; g) disciplina e sorveglianza concernente l'utilizzo e la diffusione dei medicinali, ferme restando le competenze in materia attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, dei dispositivi medici e degli altri prodotti di interesse sanitario.
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