D.P.C.M. 59/2014
Art. 13 — Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Art. 13. Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 1. La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attivita' del Ministero; rapporti con i media in relazione all'attivita' di comunicazione; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; attivita' di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario; elaborazione del piano di comunicazione annuale; attivita' di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici; studi analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attivita' di comunicazione e customer satisfaction; rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, con l'Organizzazione mondiale della sanita', con l'Organizzazione mondiale della sanita' animale, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con le altre organizzazioni internazionali o agenzie specializzate delle Nazioni Unite; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria; coordinamento della partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali e incontri a livello internazionale; promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attivita' internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria; coordinamento, in base agli indirizzi del segretario generale, delle attivita' e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei. Note all'art. 13: - La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.C.M. 196/10 — Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (23G00203)autoritativoha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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