D.P.C.M. 97/2005
Art. 48 — Regolamenti
Art. 48. Regolamenti 1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto. 2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi: a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilita'; b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 46 del presente statuto; c) gestione delle attivita' coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attivita' appositamente stipulati con i rispettivi comitati. 3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti: a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria; b) le modalita' e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto; c) con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate: l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarita' dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilita' di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalita' non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata; d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) le modalita' di conferimento delle borse di studio; g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto. 4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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