D.P.C.M. 97/2005
Art. 38 — Presidente provinciale
Art. 38. Presidente provinciale 1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente. 2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorita' provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
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