D.P.C.M. 97/2005
Art. 24 — Presidente nazionale
Art. 24. Presidente nazionale 1. Il presidente nazionale dell'Associazione e' eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente. 2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle citta' metropolitane o vertici nazionali e regionali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello nazionale e regionale, nonche' una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 3. Il presidente nazionale giura fedelta' ai principi di Croce rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale. 4. Il presidente nazionale: a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale; b) convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio direttivo nazionale; c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale. 5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613. 6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione. 7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il vice presidente ne assume le funzioni.
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