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D.P.C.M. 716/1994

Art. 4 — Regioni, mobilita' infraregionale e mobilita' a livello nazionale

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/4parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 4. Regioni, mobilita' infraregionale e mobilita' a livello nazionale 1. Ciascuna regione disciplina la mobilita' in ambito regionale del proprio personale, nonche' del personale dei relativi enti strumentali e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, in armonia con i principi stabiliti dal presente regolamento e prevedendo i criteri di raccordo con le intese intervenute ai sensi del comma 2. 2. Le regioni che, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, decidono di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 nel termine ivi indicato, aderiscono con tale adempimento alla mobilita' di livello nazionale. Il contenuto delle predette comunicazioni e' definito, su iniziativa delle regioni interessate, mediante preventive intese stipulate con il Dipartimento.

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