D.P.C.M. 716/1994
Art. 4 — Regioni, mobilita' infraregionale e mobilita' a livello nazionale
Art. 4. Regioni, mobilita' infraregionale e mobilita' a livello nazionale 1. Ciascuna regione disciplina la mobilita' in ambito regionale del proprio personale, nonche' del personale dei relativi enti strumentali e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, in armonia con i principi stabiliti dal presente regolamento e prevedendo i criteri di raccordo con le intese intervenute ai sensi del comma 2. 2. Le regioni che, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, decidono di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 nel termine ivi indicato, aderiscono con tale adempimento alla mobilita' di livello nazionale. Il contenuto delle predette comunicazioni e' definito, su iniziativa delle regioni interessate, mediante preventive intese stipulate con il Dipartimento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'articolo 43, comma 3) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera w)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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