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D.P.C.M. 716/1994

Art. 21 — Norma di rinvio

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/21parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 21. Norma di rinvio 1. Gli accordi di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali sono stipulati ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto. 2. I predetti accordi riguardano i dipendenti da collocare in disponibilita' ai sensi del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. I posti disponibili da assegnare con le procedure del presente regolamento sono al netto dei posti impegnati con gli accordi di mobilita'. Nota all'art. 21: - Per il riferimento all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse. - Per il riferimento all'art. 3, comma 52, della gia' citata legge n. 537/1993, vedi nota all'art. 1.

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