D.P.C.M. 716/1994
Art. 14 — Mobilita' d'ufficio
Art. 14. Mobilita' d'ufficio 1. Sono soggetti a mobilita' d'ufficio i dipendenti collocati in disponibilita' e in esubero, elencati nelle comunicazioni di cui all'art. 3, se non hanno fatto domanda di mobilita', se hanno rifiutato tutti i posti scelti nella domanda, se per nessuno dei posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in graduatoria. 2. I posti disponibili per la mobilita' d'ufficio sono quelli del bando aggiornato ai sensi dell'art. 13. Essi sono assegnati dal Dipartimento ai sensi degli articoli 15 e 16. 3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, la mobilita' d'ufficio del personale delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, si effettua esclusivamente nell'ambito rispettivamente delle universita' e degli enti pubblici di ricerca.
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Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'articolo 43, comma 3) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera w)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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