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D.P.C.M. 716/1994

Art. 12 — Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilita' volontaria e con gli accordi di mobilita'

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/12parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 12. Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilita' volontaria e con gli accordi di mobilita' 1. Per i posti assegnati con la procedura della mobilita' volontaria, il trasferimento e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2. 2. Per i posti assegnati con le procedure degli accordi di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, il trasferimento e' disposto con il provvedimento di cui al comma 1. Le amministrazioni che hanno stipulato accordi di mobilita' con le organizzazioni sindacali, entro cinque giorni, comunicano al Dipartimento l'elenco dei dipendenti che hanno accettato il trasferimento sulla base degli accordi. 3. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorre dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2. Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 18, della legge n. 537/1993, gia' citata: "18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unita'".

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