Decreto legislativo 36/2023
Art. 218 — Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
Art. 218. Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalita' di cui all'allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
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