Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 36/2023Art. 169
Decreto legislativo 36/2023

Art. 169 — Procedure di gara regolamentate

ELI /it/decreto-legislativo/2023/03/31/36/art/169parte di Decreto legislativo 36/2023
Art. 169. Procedure di gara regolamentate 1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98. 2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessita' di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessita' e consentano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 36/2023 · fonte Normattiva ↗

← Art. 168 Art. 170 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.