Decreto legislativo 36/2023
Art. 150 — Settore dei porti e degli aeroporti
Art. 150. Settore dei porti e degli aeroporti 1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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