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Decreto legislativo 150/2022

Art. 80 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n

ELI /it/decreto-legislativo/2022/10/10/150/art/80parte di Decreto legislativo 150/2022
Art. 80. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «delle pene pecuniarie,» sono soppresse; b) all'articolo 200, comma 1, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse; c) all'articolo 211, comma 1, le parole: «per le pene pecuniarie,» sono soppresse; d) all'articolo 235: 1) al comma 1, le parole: «e alle pene pecuniarie,» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «e delle pene pecuniarie» sono soppresse. Note all'art. 80: - Si riporta il testo degli articoli 1, 200, 211 e 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come modificato dal presente decreto: "Art. 1 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali." "Art. 200 (Applicabilita' della procedura nel processo penale). - 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato." "Art. 211 (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. 2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte." "Art. 235 (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza). - 1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. 2. Se l'invito al pagamento delle spese si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili. 3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.".

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