Decreto legislativo 150/2022
Art. 56 — Disciplina degli esiti riparativi
Art. 56. Disciplina degli esiti riparativi 1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo puo' essere simbolico o materiale. 2. L'esito simbolico puo' comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunita', accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 3. L'esito materiale puo' comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. 4. E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico. 5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 150/2022 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.