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Decreto legislativo 101/2020

Art. 95 — Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 52)

ELI /it/decreto-legislativo/2020/07/31/101/art/95parte di Decreto legislativo 101/2020
Art. 95. Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 52) 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7, comma 1, numero 23) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7, comma 1, numero 16), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito il parere dell'ISIN. Nel decreto di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.

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