Decreto legislativo 101/2020
Art. 78 — Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 3…
Art. 78. Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-bis). 1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti, di attenuare le conseguenze di eventi incidentali, e di evitare: a) rilasci radioattivi iniziali che richiedono tempi di intervento insufficienti per poter adottare le necessarie misure di emergenza all'esterno del sito; b) grandi rilasci radioattivi che richiedono misure di protezione che possono non essere limitate nello spazio o nel tempo. 2. Gli obiettivi di cui al comma 1: a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e' rilasciata per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014; b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 80; c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e' stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 98, nel piano delle operazioni da eseguire.
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