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Decreto legislativo 101/2020

Art. 74 — Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 95; decreto legisla…

ELI /it/decreto-legislativo/2020/07/31/101/art/74parte di Decreto legislativo 101/2020
Art. 74. Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 95; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 17). 1. L'Operatore nazionale deve: a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni; b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica; c) mantenere contabilita' separata per l'attivita' di cui alla lettera a). 2. L'Operatore nazionale e' la Societa' gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.). 3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non piu' utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento e condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi che svolgono attivita' di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere piu' utilizzate. 4. Il Gestore del Servizio integrato e' l'ENEA.

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