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Decreto legislativo 101/2020

Art. 239 — Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi

ELI /it/decreto-legislativo/2020/07/31/101/art/239parte di Decreto legislativo 101/2020
Art. 239. Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e' adeguato alle disposizioni del presente decreto. 2. Sino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Note all'art. 239: - Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2015, recante "Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2015, n. 191.

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