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Decreto legislativo 101/2020

Art. 148 — Norme generali di protezione

ELI /it/decreto-legislativo/2020/07/31/101/art/148parte di Decreto legislativo 101/2020
Art. 148. Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle esposizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 68, comma 1, lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 99). 1. Chiunque pone in essere le attivita' disciplinate dal presente decreto deve: a) attuare le misure necessarie al fine di evitare che gli individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissate nell'allegato XXIV, anche a seguito di contaminazione di matrici. b) adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee ad attuare il principio di ottimizzazione come indicato all'articolo 1, comma 4, lettera b), in relazione alle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione, nonche' a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano ai casi di cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).

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