Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 101/2020Art. 100
Decreto legislativo 101/2020

Art. 100 — Rapporto conclusivo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n

ELI /it/decreto-legislativo/2020/07/31/101/art/100parte di Decreto legislativo 101/2020
Art. 100. Rapporto conclusivo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 57) 1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di cui all'articolo 99, trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 98, comma 1, un rapporto conclusivo, che documenta le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito. 2. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 98, comma 1, una relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni. 3. Il Ministero dello sviluppo economico sentite le amministrazioni interessate e l'ISIN, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al termine delle operazioni.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 101/2020 · fonte Normattiva ↗

← Art. 99 Art. 101 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.