Decreto legislativo 14/2019
Art. 389 — Entrata in vigore
Art. 389. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 23/04 — Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 389, comma 1.
- D.L. 198/12 — Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49), ha disposto (con l'art. 12, comma 6-bis) la modifica dell'art. 389, comma 3.
Abroga · 1
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativoha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 389, comma 1; (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 389.
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