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Decreto legislativo 14/2019

Art. 31 — Salvezza degli effetti

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/31parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 31. Salvezza degli effetti 1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

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