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Decreto legislativo 14/2019

Art. 277 — Creditori posteriori

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/277parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 277. Creditori posteriori 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

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