Decreto legislativo 14/2019
Art. 272 — Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
Art. 272. Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione 1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' essere prorogato di trenta giorni. 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita' della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato. 3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
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