Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 14/2019Art. 155
Decreto legislativo 14/2019

Art. 155 — Compensazione

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/155parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 155. Compensazione 1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale. 2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 14/2019 · fonte Normattiva ↗

← Art. 154 Art. 156 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.