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Decreto legislativo 14/2019

Art. 150 — Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

ELI /it/decreto-legislativo/2019/01/12/14/art/150parte di Decreto legislativo 14/2019
Art. 150. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

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