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Decreto legislativo 14/2019

Art. 145 — Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

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Art. 145. Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

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