Decreto legislativo 117/2017
Art. 66 — Sanzioni e ricorsi
Art. 66. Sanzioni e ricorsi 1. In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle. 2. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravita' del caso: a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarita'; b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV. 3. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
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