Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 117/2017Art. 37
Decreto legislativo 117/2017

Art. 37 — Enti filantropici

ELI /it/decreto-legislativo/2017/07/03/117/art/37parte di Decreto legislativo 117/2017
Art. 37. Enti filantropici 1. Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale. 2. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 117/2017 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.