Decreto legislativo 62/2017
Art. 9 — Certificazione delle competenze nel primo ciclo
Art. 9. Certificazione delle competenze nel primo ciclo 1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilita'; f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.
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