Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 62/2017Art. 27
Decreto legislativo 62/2017

Art. 27 — Disposizioni finanziarie

ELI /it/decreto-legislativo/2017/04/13/62/art/27parte di Decreto legislativo 62/2017
Art. 27. Disposizioni finanziarie 1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 62/2017 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.