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Decreto legislativo 59/2017

Art. 20 — Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena

ELI /it/decreto-legislativo/2017/04/13/59/art/20parte di Decreto legislativo 59/2017
Art. 20. Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena 1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17, comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano le disposizioni di cui al Capo II e all'articolo 17 e sono seguiti dai percorsi di cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

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