Decreto legislativo 222/2016
Art. 4 — Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza 1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festivita' civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»; b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato; c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,». 2. Per le attivita' sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.
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Inserisce · 1
- D.L. 19/03 — Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa eautoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 12, lettera a)) l'introduzione dell'art. 4-bis.
Modifica · 2
- D.L. 19/03 — Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa eautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100), ha disposto (con l'art. 12, comma 12, lettera a)) la modifica dell'art. 4-bis commi…
- L. 56/04 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione con modificazioni del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 2/3/2024, n. 52).
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