Decreto legislativo 50/2016
Art. 88 — Registro on line dei certificati (e-Certis
Art. 88. (Registro on line dei certificati (e-Certis) 1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'articolo 213. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 226, comma 2) la modifica dell'art. 88.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 50/2016 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.