Decreto legislativo 50/2016
Art. 199 — Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale
Art. 199. (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale) 1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed e' definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo. 2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata. 3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza naturale. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi', a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche' quelle che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 197.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 32/04 — Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'aautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 1, commi 20, lettera ff) e 21) la modifica dell'art. 199, commi 2 e 4.
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 226, comma 2) la modifica dell'art. 199.
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