Decreto legislativo 50/2016
Art. 181 — Procedure di affidamento
Art. 181. (Procedure di affidamento) 1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo. 2. Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attivita' di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. 3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilita' economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attivita' dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalita' definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico e' tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 226, comma 2) la modifica dell'art. 181.
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