Decreto legislativo 50/2016
Art. 150 — Collaudo
Art. 150. (Collaudo) 1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. 2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 226, comma 2) la modifica dell'art. 150.
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