Decreto legislativo 50/2016
Art. 129 — Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Art. 129. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati) 1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 130. 2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G ed e' pubblicato conformemente all'articolo 130. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5. 3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R & S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantita' dei servizi possono limitarsi: a) all'indicazione «servizi R & S» se il contratto e' stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 125; b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara. 4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 225, comma 1) la modifica dell'art. 129, comma 4.
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 226, comma 2) la modifica dell'art. 129.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 50/2016 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.