Decreto legislativo 50/2016
Art. 12 — Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
Art. 12. (Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per: a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) alimentare tali reti con acqua potabile. 2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attivita' di cui al comma 1: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 226, comma 2) la modifica dell'art. 12.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 50/2016 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.