Decreto legislativo 148/2015
Art. 4 — Durata massima complessiva
Art. 4. Durata massima complessiva 1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5. 2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
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- D.L. 48/05 — Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G000autoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1) la modifica dell'art. 4.
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