Decreto legislativo 33/2013
Art. 44 — Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
Art. 44. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
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